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[1]E' istituito uno speciale «ruolo d'onore» nel quale verranno iscritti d'ufficio ed a vita, distinti per armi, corpi e servizi, gli ufficiali del Regio esercito permanentemente inabili al servizio militare:
- a)per mutilazioni o invalidita' riportate in guerra;
- b)per mutilazioni o invalidita' riportate in incidenti di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio, e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1140;
- c)per mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per cause di servizio, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, e che siano provvisti di una delle otto categorie di pensione privilegiata ordinaria.
[2]La iscrizione in detto ruolo e' subordinata alle seguenti condizioni:
[3]- essere stati gia' inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio;
[4]- non trovarsi nella posizione di mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, e delle disposizioni di cui agli articoli 107 a 117 della presente legge.
[5]Gli ufficiali di cui trattasi, qualora, pero', conservino la idoneita' fisica richiesta per il mantenimento o la riassunzione, possono, a loro domanda, essere iscritti nella riserva.
[6]Gli ufficiali del «ruolo d'onore» sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.
[7]Gli ufficiali del ruolo speciale di cui all'articolo 142 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sono iscritti nel «ruolo d'onore» a datare dalla entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
