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[1]Gli ufficiali in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni od infermita' riportate in guerra, o aggravate od occasionate dal servizio di guerra, abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, qualora non siano mantenuti in servizio in base al decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, cessano di diritto dal servizio permanente, senza bisogno di ulteriori accertamenti sanitari e sono collocati nella riserva, dal giorno in cui e' concessa loro la pensione o l'assegno.

[2]Quelli di detti ufficiali, ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, saranno riammessi in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di tre anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che alla data stessa non abbiano superato il limite di eta' previsto per il loro grado. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente saranno considerati - ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno od indennita' - in aspettativa per infermita' dipendente dal servizio.

[3]A quegli ufficiali che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possano ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio prestato, le disposizioni delle lettere b) e c) dell'articolo 32 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile; a quelli, invece, che non raggiungano neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera b), sara' liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite senza pero' che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari modificato dall'articolo 12 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

[4]L'ufficiale provvisto di pensione o assegno rinnovabile di guerra per infermita' da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923 anno I, n. 1491, non puo' essere assunto in servizio permanente, salvo che, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, rinunzi definitivamente al trattamento di guerra.

[5]Le disposizioni contenute nel comma precedente non si applicano agli ufficiali che, trovandosi nelle condizioni previste nel comma stesso, siano stati assunti in servizio permanente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art122 · fonte del testo