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[1]L'ufficiale nei cui riguardi sia intervenuto un provvedimento di stato che venga annullato di ufficio o in accoglimento di ricorso straordinario al RE e IMPERATORE oppure al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale rimane nella posizione in cui e' venuto a trovarsi per effetto del detto provvedimento fino a quando non sia preso nei suoi confronti un nuovo provvedimento. Il nuovo provvedimento che disponga non diversamente da quello annullato, o che comunque comporti la cessazione dal servizio permanente, sostituisce il precedente a tutti gli effetti, con la medesima decorrenza e, ad ogni modo, non comporta corresponsione di assegni arretrati.
[2]Per la rinnovazione della procedura, l'ufficiale sara' considerato come in servizio presso lo stesso ente cui apparteneva quando ebbero a svolgersi i provvedimenti amministrativi che portarono all'atto annullato.
[3]Qualora l'ente sia stato soppresso o comunque abbia subito modificazioni organiche, la procedura sara' rinnovata dalle autorita' di volta in volta determinate dal Ministero.
[4]Quando, infine, per la rinnovazione del giudizio d'avanzamento sia necessario sottoporre l'ufficiale a corsi valutativi od esperimenti prescritti dalla legge sull'avanzamento l'ufficiale stesso sara', per il solo periodo del corso valutativo o degli esperimenti, richiamato in temporaneo servizio.
[5]Il presente articolo ha efficacia dal 16 giugno 1934 per quanto riguarda i provvedimenti adottati in conseguenza della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
