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Fermo il disposto dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, sulla facolta' di estendere alla Regia guardia di finanza, con decreto Reale e con le modificazioni ritenute necessarie, norme proprie al Regio esercito, la presente legge non ha effetto nei riguardi degli ufficiali di altre forze armate o dei corpi militari od organizzati militarmente per i quali in base alle attuali disposizioni siano applicabili le norme riflettenti: lo stato degli ufficiali del Regio esercito ovvero gli ufficiali in congedo del Regio esercito, i relativi regolamenti, nonche' il regolamento di disciplina militare per gli ufficiali medesimi.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art124 · fonte del testo