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[1]Gli ufficiali ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono inscritti in distinti ruoli secondo le norme stabilite dalla legge sull'avanzamento.

[2]Per gli ufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi i trasferimenti sono effettuati con decreto Reale.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art13 · fonte del testo