Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →

[1]L'aspettativa e' la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

  • a)prigionia di guerra;
  • b)infermita' temporanee provenienti da cause di servizio;
  • c)infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio;
  • d)motivi privati;
  • e)riduzione di quadri.

[2]E' disposta a domanda, o di autorita', per le cause b), c) ed e); di diritto per la causa a); soltanto a domanda per la causa d).

[3]Le cause indicate alle lettere b) e c) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella della lettera d) deve essere giustificata dall'ufficiale.

[4]Prima del collocamento in aspettativa per infermita', all'ufficiale possono essere concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento per le licenze nel Regio esercito.

[5]Nel caso di cui alla lettera d), la durata dell'aspettativa non puo' essere inferiore a quattro mesi, trascorsi i quali l'ufficiale puo' far domanda di richiamo anticipato in servizio. La concessione dell'aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio, a giudizio del Ministro per la guerra.

[6]Verificandosi una riduzione di quadri sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedono i rispettivi quadri ed a preferenza coloro che ne facciano domanda. Gli ufficiali iscritti sul quadro di avanzamento non possono essere collocati in aspettativa che a domanda.

[7]Nel collocamento d'autorita' in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva, un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art17 · fonte del testo