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[1]Gli ufficiali si distinguono in:

[2]ufficiali in servizio permanente;

[3]ufficiali in congedo;

[4]ufficiali in congedo assoluto.

[5]Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie:

[6]ufficiali della riserva;

[7]ufficiali di complemento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art2 · fonte del testo