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[1]Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale e' richiamato in servizio effettivo.
[2]Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
[3]Qualora l'ufficiale sia ancora giudicato temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 18.
[4]Se allo scadere di detto periodo l'ufficiale e' ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 32.
[5]Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato anche prima dello scadere del periodo di aspettativa.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
