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[1]L'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale od a formale inchiesta disciplinare puo' essere, ove la natura di tali fatti lo consigli, sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino a quando, cioe', siano ultimati tanto il procedimento penale quanto la formale inchiesta disciplinare, o si sia pronunciato l'eventuale consiglio di disciplina.

[2]Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura oppure ordinanza di assegnazione al confino di polizia o di ammonizione.

[3]Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, oppure quando il provvedimento di assegnazione al confino di polizia o dell'ammonizione e' revocato, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

[4]Quando, pero', da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a formale inchiesta disciplinare.

[5]Fuori del caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego e' revocata soltanto quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a formale inchiesta disciplinare, oppure quando questa si esaurisca senza dar luogo a provvedimento di stato. Quando invece sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale revocandosi l'eventuale eccedenza.

[6]L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art25 · fonte del testo