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La sospensione disciplinare dall'impiego puo' essere inflitta, previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina; la sua durata non puo' essere inferiore a due mesi, ne' superiore a dodici.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art26 · fonte del testo