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Fuori dei casi previsti dall'articolo 58 e salve le disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego per la durata della pena, salvo il caso di condanne col beneficio della sospensione condizionale.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
