Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →
[1]L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermita';
- c)mancanza delle qualita' necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado;
- d)domanda;
- e)applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
- f)perdita del grado.
- g)applicazione della legge sull'avanzamento.
[2]Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' effettuato con decreto Reale nel quale, ove del caso, e' indicato se il provvedimento stesso ha luogo a domanda.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
