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[1]L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

  • a)eta';
  • b)infermita';
  • c)mancanza delle qualita' necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado;
  • d)domanda;
  • e)applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
  • f)perdita del grado.
  • g)applicazione della legge sull'avanzamento.

[2]Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' effettuato con decreto Reale nel quale, ove del caso, e' indicato se il provvedimento stesso ha luogo a domanda.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art29 · fonte del testo