Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →
[1]L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non puo' cessare dal servizio permanente fino all'esito definitivo dei procedimenti suddetti, salva l'eccezione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 25.
[2]Il provvedimento che venga adottato per la cessazione dal servizio dell'ufficiale dopo la definizione dei procedimenti sopra accennati deve retroagire alla data in cui l'ufficiale avrebbe dovuto essere tolto dai ruoli del servizio permanente ai sensi della presente legge.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
