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[1]L'ufficiale divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, o che non abbia riacquistato l'idoneita', allo scadere del periodo massimo di aspettativa, viene collocato nella riserva od in congedo assoluto a seconda della idoneita'.

[2]Se trattisi di infermita' provenienti dal servizio, od aggravate od occasionate dal servizio in guerra, l'ufficiale liquida la pensione privilegiata, o l'assegno rinnovabile che gli compete ai sensi delle disposizioni in vigore.

[3]Se trattisi, invece, di infermita' non provenienti da cause di servizio:

  • a)l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero piu' di quindici anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettiva liquida una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione;
  • b)l'ufficiale che ha quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, e meno di venti anni di servizio effettivo liquida la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.
  • c)l'ufficiale che ha piu' di venti anni di servizio effettivo liquida la pensione spettantegli a norma delle vigenti disposizioni.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art32 · fonte del testo