Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale cui vengono applicate le disposizioni dell'articolo 32 e' tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa e, negli altri casi, dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

[2]Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

[3]Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art33 · fonte del testo