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[1]L'ufficiale cui vengono applicate le disposizioni dell'articolo 32 e' tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa e, negli altri casi, dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.
[2]Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.
[3]Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
