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[1]Agli ufficiali in servizio permanente che cessino o abbiano cessato da tale servizio per ferite, lesioni od infermita' riportate od aggravate per servizio di guerra ed abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e' concesso dalla data di cessazione dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1° aprile 1935, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante, liquidato in base al numero di anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

[2]Se detti ufficiali, all'atto della cessazione dal servizio permanente, non abbiano raggiunto il limite di 20 anni di servizio effettivo necessario per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, verra' loro corrisposta, dalla data in cui cessino od abbiano cessato dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1° aprile 1935, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero delle finanze, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di quattro anni.

[3]Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo compete anche agli ufficiali che conseguano od abbiano conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile indicati nel comma stesso dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, pero', resta escluso l'aumento di quattro anni.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art34 · fonte del testo