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Per gli ufficiali proposti per la cessazione dal servizio in base all'articolo precedente, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento, la quale non avra' piu' luogo qualora nei confronti dell'ufficiale sia applicato il disposto dell'articolo stesso.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art37 · fonte del testo