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[1]Hanno diritto al collocamento nella riserva per anzianita' di servizio gli ufficiali che contino almeno venti anni di servizio effettivo.
[2]Per far valere un tale diritto, gli ufficiali debbono, inoltre, aver raggiunto il seguente limite di eta':
[3]generale di armata o di corpo d'armata: anni sessanta;
[4]generale di divisione: anni cinquantotto;
[5]generale di brigata: anni cinquantacinque;
[6]colonnello: anni cinquantadue;
[7]tenente colonnello: anni quarantanove;
[8]maggiore: anni quarantotto;
[9]ufficiale inferiore: anni quarantacinque.
[10]I colonnelli, i tenenti colonnelli ed i maggiori potranno, pero', anche prima di aver raggiunta l'eta' richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purche' abbiano raggiunto gli estremi di eta' all'uopo richiesti per gli ufficiali inferiori. In questo caso, la pensione sara' loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.
[11]Gli ufficiali che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti commi possono, egualmente, essere collocati, a domanda, nella riserva; in tal caso, pero', non puo' essere loro concesso trattamento di quiescenza, ne' puo' essere loro corrisposta alcuna indennita'.
[12]E' in facolta' del Ministro della guerra di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
[13]Non possono far valere il diritto per il collocamento nella riserva gli ufficiali sospesi dall'impiego, o sottoposti ad inchiesta formale od a procedimento penale.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
