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[1]L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.
[2]Per anzianita' assoluta s'intende il tempo passato dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o deduzioni apportati a termini di legge.
[3]Per anzianita' relativa s'intendo l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo di uguale anzianita' assoluta.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
