Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →
[1]L'ufficiale in congedo illimitato puo' essere richiamato in servizio temporaneo a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Detto richiamo ha luogo con decreto Ministeriale, previo assenso del Ministro per le finanze nel caso di richiamo con assegni.
[2]All'ufficiale in congedo illimitato sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
