Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →
L'ufficiale in congedo che, prima di aver raggiunto il limite di eta' stabilito dagli articoli 52 e 56, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualunque servizio militare e' collocato in congedo assoluto.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
