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[1]Per gli ufficiali in congedo e' ammesso il trasferimento dai ruoli delle armi e del corpo automobilistico in quelli dei servizi, solamente in confronto di coloro che: siano in possesso dei titoli di studio eventualmente richiesti dalle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali, abbiano superato i 41 anni di eta' e ne facciano domanda.
[2]Per gli ufficiali inferiori in congedo delle varie armi e servizi nonche' del corpo automobilistico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e' obbligatorio il trasferimento nel servizio sanitario o nel servizio veterinario, a prescindere dal limite di eta' prescritto dal primo comma del presente articolo. Il Ministro per la guerra puo' esentare da tale obbligo coloro che, appartenendo ai ruoli delle armi o del corpo automobilistico, facciano domanda di rimanervi.
[3]L'ufficiale trasferito ai sensi dei due commi precedenti assume, nel nuovo ruolo, il grado di sottotenente, con l'anzianita' originaria.
[4]Ferma restando la norma contenuta nel secondo comma del presente articolo, puo' essere consentito, in seguito a domanda o a designazione d'autorita', il trasferimento di ufficiali in congedo in possesso dei titoli di studio eventualmente richiesti dalle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali: da un'arma all'altra; da un servizio in un'arma o nel corpo automobilistico ovvero ad altro servizio; da un ruolo all'altro dello stesso servizio; dal corpo automobilistico in una delle armi.
[5]Nei trasferimenti previsti dal comma precedente si prescinde dal limite di eta' prescritto dal primo comma del presente articolo e l'ufficiale e' trasferito con lo stesso grado ed anzianita' che aveva nell'arma, corpo o servizio di provenienza.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 luglio 1942
