Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 290 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli ufficiali della riserva durante i primi otto anni di permanenza in tale categoria sono costantemente a disposizione del Ministero della guerra per essere, all'occorrenza, richiamati in temporaneo servizio. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro per la guerra, previo assenso del Ministro per le finanze.
tolto: Il suddetto periodo di otto anni e' computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato, nel periodo stesso, richiamato in servizio; non e' invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo, compreso nei suddetti otto anni, durante il quale l'ufficiale abbia prestato allo Stato altro servizio utile agli effetti della pensione.
tolto: Allo scadere del periodo di permanenza nella riserva valutabile per intero agli effetti della pensione - durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6% - gli ufficiali liquideranno un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base dello stipendio medio che servi' alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che gli ufficiali medesimi siano stati richiamati per almeno sei mesi nel qual caso valorizzeranno anche gli assegni di attivita' valutabili agli effetti della pensione loro attribuiti durante il richiamo.
tolto: Agli ufficiali della riserva sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.
tolto: Le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma del presente articolo si applicano nei confronti degli ufficiali collocati nella riserva in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, ovvero per eta'. Per gli ufficiali collocati nella riserva a domanda ai sensi dell'articolo 39 il periodo di otto anni stabilito dal secondo comma del presente articolo e' ridotto a tre anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art50 · fonte del testo