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[1]In tempo di guerra, gli ufficiali della riserva possono essere richiamati in temporaneo servizio ove il Ministro per la guerra lo ritenga necessario.

[2]Gli ufficiali richiamati sono impiegati in territorio o presso l'esercito operante, in base alle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per la guerra in relazione alle esigenze di servizio ed alle condizioni fisiche ed all'eta' degli ufficiali stessi.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art51 · fonte del testo