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[1]Salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

  • a)prestare il servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto a quello comunque passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;
  • b)rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita ed alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
  • c)frequentare i corsi d'istruzione prescritti.

[2]E' in facolta' del Ministro per la guerra di revocare e considerare come non avvenute le nomine degli ufficiali di complemento che non adempiano all'obbligo della prestazione del servizio di prima nomina:

  • a)per inabilita' fisica permanente all'incondizionato servizio militare;
  • b)per motivi diversi da quelli fisici, purche' si tratti di nomine a domanda di militari non aventi obblighi di leva.

[3]E' altresi' in facolta' del Ministro per la guerra di revocare e considerare come non avvenute le nomine degli ufficiali di complemento qualora venga a conoscenza di fatti che, se conosciuti precedentemente, non le avrebbero consentite.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art53 · fonte del testo