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[1]Gli ufficiali di complemento:

  • a)sono assegnati alle unita' di prima linea:

[2]se subalterni, fino al quarantesimo anno di eta' compreso;

[3]se capitani, fino al quarantacinquesimo anno di eta' compreso;

[4]se maggiori, tenenti colonnelli o colonnelli fino al cinquantesimo anno di eta' compreso;

  • b)sono assegnati alle unita' ausiliarie:

[5]se subalterni, dal quarantunesimo fino al quarantottesimo anno di eta' compreso;

[6]se capitani, dal quarantaseiesimo fino al cinquantaduesimo anno di eta' compreso;

[7]se maggiori, tenenti colonnelli o colonnelli dal cinquantunesimo fino al cinquantaseiesimo anno di eta' compreso;

  • c)sono assegnati alle unita', territoriali gli ufficiali che hanno superata l'eta' stabilita nella precedente lettera b).

[8]E' in facolta' del Ministro per la guerra di impiegare nelle unita' di prima linea anche ufficiali assegnati alle unita' ausiliarie e territoriali.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art55 · fonte del testo