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[1]Gli ufficiali di complemento:
- a)sono assegnati alle unita' di prima linea:
[2]se subalterni, fino al quarantesimo anno di eta' compreso;
[3]se capitani, fino al quarantacinquesimo anno di eta' compreso;
[4]se maggiori, tenenti colonnelli o colonnelli fino al cinquantesimo anno di eta' compreso;
- b)sono assegnati alle unita' ausiliarie:
[5]se subalterni, dal quarantunesimo fino al quarantottesimo anno di eta' compreso;
[6]se capitani, dal quarantaseiesimo fino al cinquantaduesimo anno di eta' compreso;
[7]se maggiori, tenenti colonnelli o colonnelli dal cinquantunesimo fino al cinquantaseiesimo anno di eta' compreso;
- c)sono assegnati alle unita', territoriali gli ufficiali che hanno superata l'eta' stabilita nella precedente lettera b).
[8]E' in facolta' del Ministro per la guerra di impiegare nelle unita' di prima linea anche ufficiali assegnati alle unita' ausiliarie e territoriali.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
