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[1]Gli ufficiali cessano di appartenere alla categoria di complemento e sono collocati in congedo assoluto quando raggiungono i seguenti limiti di eta':

[2]subalterni o capitani: anni sessantotto;

[3]maggiori, tenenti colonnelli o colonnelli: anni settanta.

[4]Il Ministro per la guerra ha facolta' di collocare, in ogni caso, in congedo assoluto, per motivi disciplinari, previa inchiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di eta'.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art56 · fonte del testo