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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 470 parole tolte, 9 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: Il grado si perde per una delle cause seguenti:

tolto: 1° dimissioni volontarie:

tolto: L'ufficiale, pero', che non abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta' non puo' dimettersi dal grado, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione Sovrana.

tolto: L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare non puo' dimettersi dal grado finche' conservi l'attitudine al servizio di riserva, o non abbia raggiunto il limite di eta' stabilito per detto servizio.

tolto: L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile.

tolto: 2° dimissioni d'autorita':

tolto: a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;

tolto: b) per irreperibilita' accertata;

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: c) per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale; 3° cancellazione dai ruoli:

tolto: a) per assunzione di servizio con qualsiasi grado nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia forestale, nella Milizia della strada, nella Milizia portuaria, nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia delle carceri, nel corpo di polizia dell'Africa italiana, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nel Regio esercito, nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

tolto: b) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle forze armate di stati esteri;

tolto: c) per decisione del Ministro per la guerra, sentito il parere del tribunale supremo militare, quando l'ufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato fuori dei casi preveduti dal n. 6 del presente articolo, sia stato ricoverato, a cagione di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia.

tolto: Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario (articolo 222 di detto codice) e nel caso che l'ufficiale condannato sia stato ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia (articoli 219 e 229 del codice stesso), la decisione del Ministro e' presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;

tolto: 4° perdita della cittadinanza.

tolto: 5° rimozione per motivi disciplinari, previo conforme giudizio di un consiglio di disciplina.

tolto: 6° condanna:

tolto: a) nei casi espressamente preveduti dalla legge penale militare;

tolto: b) per delitto non colposo, quando esso importi una delle pene accessorie prevedute dal primo comma dell'articolo 19 del codice penale comune, tranne che si tratti dei reati di cui agli articoli 396 e 399 del codice stesso; ovvero quando il condannato sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del detto codice, salva la disposizione della lettera c) del n. 3 dello stesso articolo 215;

tolto: c) per i delitti non colposi contro la personalita', dello Stato (Capo I e II, Titolo I, libro secondo del codice penale comune) e per i delitti preveduti dal predetto codice negli articoli: dal 476 al 493, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 624, 628, 629, 640, 643, 646, e dal codice di commercio negli articoli 860 e 861, terzo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art58 · fonte del testo