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Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano le norme seguenti:

  • a)nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza e' passata in giudicato; le condanne indicate nell'articolo 58 importano la perdita del grado anche quando sono comminate da una sentenza pronunciata da un giudice straniero, la quale sia stata riconosciuta ai termini della legge italiana;
  • b)la perdita del grado e' sanzionata con decreto Reale.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art59 · fonte del testo