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[1]L'ufficiale responsabile di atti presunti incompatibili con il grado potra' essere sottoposto ad un consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari a proprio giudizio se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

[2]L'ufficiale non puo' essere sottoposto a consiglio di disciplina se non in seguito all'inchiesta formale di cui all'articolo 61.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art62 · fonte del testo