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[1]La decisione di sottoporre l'ufficiale a consiglio di disciplina spetta al comandante del corpo d'armata o al comandante della difesa territoriale da cui dipende l'ufficiale inquisito, sempre che il Ministro per la guerra non decida di avocare a se' il deferimento dell'ufficiale a consiglio di disciplina; in tal caso il Ministro puo' anche designare l'autorita' che deve convocare il consiglio.
[2]Se trattisi di piu' ufficiali corresponsabili e dipendenti da comandi diversi o se gli addebiti siano di carattere politico, la decisione e' riservata al Ministro per la guerra.
[3]Quando siavi corresponsabilita' fra ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di' sottoporre gli ufficiali a consiglio di disciplina spetta al Ministro per la guerra, o al Ministro per la marina, o al Ministro per l'aeronautica, a seconda che il piu' elevato in grado o il piu' anziano degli ufficiali responsabili appartenga al Regio esercito o alla Regia marina o alla Regia aeronautica.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
