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[1]Il consiglio di disciplina e' stabilito in relazione al grado dell'ufficiale che vi e' sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente.
[2]Per gli ufficiali inferiori, il consiglio e' costituito, annualmente, nella giurisdizione dei comandi di cui al precedente articolo, su designazione dei rispettivi comandanti.
[3]Per i gradi di colonnello, di tenente colonnello e di maggiore, il consiglio e' costituito di volta in volta su designazione del comandante del corpo d'armata ed e' convocata per ordine di detto comandante o del comandante della difesa territoriale.
[4]Saranno nominati, inoltre, per la durata di cui ai commi precedenti, componenti supplenti per i casi di incompatibilita' previsti dalla legge o di impedimento.
[5]Salvo necessita', riconosciute dal Ministro, i componenti del consiglio non possono essere confermati per l'anno seguente.
[6]La tabella n. 2 annessa alla presente legge, stabilisce la composizione del consiglio.
[7]Nel caso che alla dipendenza di un comando non si trovino in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, gli ufficiali ancora occorrenti sono tratti da quelli dipendenti dai comandi la cui sede e' piu' vicina.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
