Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 389 parole tolte, 9 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Non possono far parte del consiglio di disciplina:
tolto: a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
tolto: b) il capo di stato maggiore generale, i capi e i sottocapi di stato maggiore del Regio esercito della Regia marina o della Regia aeronautica, gli ufficiali generali addetti al comando del corpo di stato maggiore del Regio esercito, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
tolto: c) gli ufficiali appartenenti alle case militari di Sua Maesta' il RE e IMPERATORE e dei Reali Principi e che vi prestano effettivo servizio;
tolto: d) gli ufficiali che prestano servizio ai Ministeri della guerra, della marina o della aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'arma aeronautica a disposizione del Ministero dell'aeronautica), gli ufficiali degli ispettorati dell'esercito; gli ufficiali addetti all'ufficio militare del Ministero dell'Africa italiana, agli uffici dello stato maggiore dell'esercito o della marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale, ai comandi d'armata; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali addetti al comando generale dell'arma; gli ufficiali addetti alla segreteria della commissione suprema di difesa; gli ufficiali di collegamento col comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o con altre gerarchie del Regime;
tolto: e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
tolto: f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a consiglio; i capi di stato maggiore del corpo d'armata e della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dei comandi militari marittimi; i capi ufficio dei comandi di difesa territoriale e di zona militare;
tolto: g) i capi di stato maggiore dei comandi di zona aerea territoriale, limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere l) ed m);
tolto: h) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
tolto: i) l'offeso o il danneggiato ed i parenti od affini, sino al quarto grado (incluso), dell'inquisito, dell'offeso o danneggiato;
tolto: l) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare e chi per ufficio diede parere in merito;
tolto: m) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
tolto: n) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta formale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art68 · fonte del testo