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[1]L'ufficio di presidente o di membro del consiglio cessa:

  • 1)per trasferimento;
  • 2)per promozione;
  • 3)per incompatibilita' di cui alla presente legge;
  • 4)per cessazione dal servizio permanente.

[2]L'ufficiale che cessa dall'ufficio di presidente o di membro del consiglio e' subito sostituito.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art69 · fonte del testo