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[1]L'ufficio di presidente o di membro del consiglio cessa:
- 1)per trasferimento;
- 2)per promozione;
- 3)per incompatibilita' di cui alla presente legge;
- 4)per cessazione dal servizio permanente.
[2]L'ufficiale che cessa dall'ufficio di presidente o di membro del consiglio e' subito sostituito.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
