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[1]Per ogni consiglio di disciplina l'autorita' di cui all'articolo 64 invita i componenti il consiglio a dichiarare per iscritto se si trovino nei casi di incompatibilita', provvedendo, ove necessario, alle sostituzioni con supplenti.

[2]Il consiglio di disciplina si riunisce nel luogo designato dall'autorita' sopradetta.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art70 · fonte del testo