Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →
[1]Quando debbasi sottoporre a consiglio di disciplina un ufficiale generale, il Ministro per la guerra ordina, forma e convoca il consiglio con le modalita' che ritiene opportune.
[2]Nei casi di corresponsabilita', i Ministri interessati prendono accordi sulla base delle disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
