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[1]Quando debbasi sottoporre a consiglio di disciplina un ufficiale generale, il Ministro per la guerra ordina, forma e convoca il consiglio con le modalita' che ritiene opportune.

[2]Nei casi di corresponsabilita', i Ministri interessati prendono accordi sulla base delle disposizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art72 · fonte del testo