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[1]Il presidente, dopo aver proceduto ad accurato esame degli atti, rilascia per iscritto dichiarazione in tal senso; successivamente invita gli altri membri a fare altrettanto e concede loro, a tale uopo, un congruo termine.
[2]Dopo aver rilasciata la dichiarazione scritta di cui al comma precedente ed aver ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri del consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al consiglio ad intervenirvi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presentera' ne' fara' constare d'essere legittimamente impedito, il consiglio procedera' in sua assenza.
[3]Ove occorra, la riunione potra' essere prorogata dal presidente.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
