Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 358 parole tolte, 9 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del consiglio sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e che dovra' unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell'integrita' morale e disciplinare ldel corpo degli ufficiali; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.
tolto: Fa introdurre poscia l'ufficiale (o gli ufficiali) e:
tolto: a) legge l'ordine di convocazione;
tolto: b) legge l'assicurazione scritta dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti del consiglio;
tolto: c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;
tolto: d) chiede se i membri del consiglio e l'inquisito desiderino che sia letto qualsiasi atto elencato nell'indice e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
tolto: Il presidente e i membri del consiglio, previa autorizzazione del presidente, potranno chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
tolto: L'inquisito presenta una memoria, preparata in precedenza a firmata, contenente la sua difesa, e vi allega eventuali nuovi documenti. In caso contrario, dichiara per iscritto, seduta stante, che non intende valersi delle due predette facolta'.
tolto: La memoria ed i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti.
tolto: Il presidente chiede all'inquisito se ha altro da aggiungere.
tolto: Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.
tolto: Il consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorita' che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.
tolto: Non verificandosi la particolare circostanza di cui al comma precedente, il presidente mette ai voti il seguente quesito: «Il........ e' meritevole di conservare il grado?».
tolto: La votazione avviene a mezzo di scheda firmata.
tolto: Il presidente, raccolte le schede, le legge ad alta voce e proclama l'esito della votazione e il conseguente giudizio del consiglio secondo la maggioranza.
tolto: Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del consiglio; il verbale viene letto e firmato dai componenti del consiglio.
tolto: Le schede sono distrutte dal presidente subito dopo la firma del verbale.
tolto: Il presidente scioglie il consiglio e trasmette quindi gli atti direttamente al Ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art76 · fonte del testo