Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per la guerra ha facolta', in caso di giudizio contrario all'ufficiale, di disporre, anziche' la rimozione, la cessazione del servizio di cui all'articolo 36 senza che sia necessaria la relativa procedura.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
