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[1]Gli ufficiali dislocati nell'Africa italiana o nei possedimenti sono sottoposti a consiglio di disciplina per decisione:
- a)del competente Governatore qualora, rivestendo il grado di ufficiale generale o grado corrispondente presso una delle altre forze armate dello Stato, abbia le funzioni di comandante superiore delle forze armate o di comandante delle truppe;
- b)in caso diverso, del comandante del corpo d'armata o del comandante delle truppe, a seconda che si tratti di ufficiali in servizio presso enti della parte metropolitana o di quella coloniale del Regio esercito.
[2]Quando siavi corresponsabilita' fra ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, sia a terra che a bordo di navi stazionarie, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta viene ordinata dal governatore o dal comandante delle truppe ed affidata ad un ufficiale generale o superiore del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, a seconda dell'appartenenza del piu' elevato in grado o piu' anziano tra gli ufficiali corresponsabili.
[3]In mancanza di ufficiali della Regia marina o della Regia aeronautica dei gradi richiesti, l'inquirente sara' un ufficiale del Regio esercito e l'inchiesta sara' svolta secondo l'ordinamento e la procedura del consiglio di disciplina per gli ufficiali dell'esercito dislocati nell'Africa italiana o nei possedimenti.
[4]La decisione di deferimento a consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al Ministro da cui dipende il piu' elevato in grado o il piu' anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento a consiglio di disciplina.
[5]Il consiglio, nei casi di corresponsabilita', ha luogo nel Regno secondo le disposizioni della presente legge ed e' formato e convocato dal comandante della difesa territoriale di Napoli, o dal comandante del dipartimento marittimo del Basso Tirreno, o dal comandante della 3ª zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento a consiglio sia stata presa dal Ministro per la guerra, o dal Ministro per la marina o dal Ministro per l'aeronautica.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
