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[1]La decisione di sottoporre un ufficiale a consiglio di disciplina e' presa dopo che sia stata svolta una inchiesta formale con le prescrizioni contenute nella presente legge.

[2]A giudizio delle superiori autorita' militari dell'Africa italiana o del possedimento l'inquirente potra' essere autorizzato, in particolari circostanze, a derogare dalla stretta osservanza delle prescrizioni sopra indicate.

[3]In ogni caso l'inchiesta deve svolgersi sentito l'ufficiale inquisito, al quale deve darsi visione integrale degli atti e, per quelli di particolare delicatezza, degli stralci opportunamente eseguiti.

[4]Per la produzione di documenti, richieste di indagini e testimonianze, presentazione delle difese, saranno fissati all'inquisito termini perentori.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art81 · fonte del testo