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[1]Il consiglio di disciplina si compone di tre membri scelti dal comandante del corpo d'armata o dal comandante delle truppe fra gli ufficiali superiori delle varie armi, in servizio affettivo nell'Africa italiana o nel possedimento, di grado piu' elevato di quello del giudicando.
[2]Qualora l'ufficiale o gli ufficiali sottoposti a consiglio a uno di essi appartengano ad uno dei corpi o servizi previsti dalla legge sull'ordinamento dell'esercito, uno dei componenti, sempreche' possibile, deve essere tratto dal corpo o servizio di appartenenza dell'ufficiale o degli ufficiali predetti.
[3]E' presidente del consiglio di disciplina il piu' elevato in grado ed, a parita' di grado, il piu' anziano degli ufficiali superiori che lo compongono.
[4]Funziona da segretario il membro meno anziano.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
