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[1]Se il numero degli ufficiali presenti nel territorio dell'Africa italiana o del possedimento non sia sufficiente a comporre il consiglio secondo il disposto dell'articolo 82, il comandante del corpo d'armata o il comandante delle truppe trasmettera' gli atti al Ministero, che ne ordinera' la convocazione presso il comando della difesa territoriale di Napoli.
[2]Per decisione del Ministro per la guerra sono convocati presso il suddetto comando i consigli di disciplina che non possono essere ordinati nell'Africa italiana o nel possedimento perche' il comandante delle truppe non riveste il grado di generale e quelli per fatti commessi da ufficiali rimpatriati che si sono recati all'estero.
[3]In tutti questi casi si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
