Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale del servizio permanente perde, nel ruolo di anzianita', un numero di posti commisurato alle promozioni al grado superiore a quello da lui rivestito, effettuate nell'anno precedente a quello della ripresa del servizio, ed al tempo in cui sia stato:

[2]1°) detenuto per condanna, o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superino la durata di un mese;

[3]2°) detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata superiore ad un mese;

[4]3°) sospeso dall'impiego;

[5]4°) in aspettativa per motivi privati.

[6]La misura e le modalita' della deduzione sono stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art9 · fonte del testo