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L'ufficiale residente all'estero che sia deferito a consiglio di disciplina, qualora ritenga di non poter intervenire alla seduta, ne dara' partecipazione al presidente del consiglio stesso, al quale potra' inviare la memoria a difesa di cui all'articolo 74.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
