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E' data facolta' ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, in tempo di guerra, di trasferire dai ruoli di complemento del Regio esercito a quelli della Regia marina, o della Regia aeronautica, e viceversa, col proprio grado e con la propria anzianita', quegli ufficiali che, per speciali loro qualita' o per necessita' di guerra, si ritenga possano essere piu' utilmente impiegati, a giudizio dei Ministri interessati, nel corpo o nell'arma cui verrebbero cosi' assegnati.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art94 · fonte del testo