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[1]Gli ufficiali mobilitati possono essere sottoposti a consiglio di disciplina per decisione del comandante della grande unita' di guerra o della piazza forte, o della fortezza autonoma da cui l'ufficiale stesso dipende.
[2]La decisione di sottoporre un ufficiale a consiglio di disciplina e' presa sulla base dell'inchiesta eseguita dai superiori gerarchici dell'ufficiale stesso, i quali devono sempre osservare le prescrizioni stabilite per la contestazione degli addebiti e la visione degli atti. L'inquisito e' ammesso a produrre documenti, richiedere indagini e testimonianze e a presentare le difese. All'uopo potranno essere fissati termini perentori.
[3]Il consiglio di disciplina e' formato di tre membri designati, dall'autorita' militare gerarchica cui spetta la facolta', di ordinarlo, tra gli ufficiali dipendenti in servizio permanente, per i quali non si verifichino i casi di incompatibilita' stabiliti dall'articolo 68 della presente legge. Detti ufficiali debbono essere superiori di grado al giudicando, sempre che sia possibile, o almeno piu' anziani.
[4]Gli ufficiali generali appartenenti alle unita' mobilitate non possono essere sottoposti a consiglio di disciplina se non per decisione del capo di stato maggiore dell'esercito il quale forma e convoca il consiglio con le modalita' che ritiene opportune.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
