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[1]Salvi i casi indicati nell'articolo 96, per tutta la durata della guerra gli ufficiali non possono essere sottoposti a consiglio di disciplina se non dal Ministro per la guerra.

[2]Il consiglio di disciplina e' unico ed e' costituito di un presidente e di due membri tratti da ufficiali generali e nominati con decreto del Ministro.

[3]Il consiglio e' assistito da un colonnello segretario senza diritto a voto.

[4]Per assicurare il funzionamento del consiglio, in caso di impedimento, di incompatibilita' o di esonero di componenti effettivi, vengono designati anche membri supplenti.

[5]Il consiglio puo' essere rinnovato in parte o in tutto anche nel corso dell'anno per cui e' nominato.

[6]Se il giudicando sia superiore di grado o di anzianita' a qualcuno dei componenti del consiglio, questi viene sostituito con altro generale di grado superiore o piu' anziano.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art97 · fonte del testo