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[1]Salvi i casi indicati nell'articolo 96, per tutta la durata della guerra gli ufficiali non possono essere sottoposti a consiglio di disciplina se non dal Ministro per la guerra.
[2]Il consiglio di disciplina e' unico ed e' costituito di un presidente e di due membri tratti da ufficiali generali e nominati con decreto del Ministro.
[3]Il consiglio e' assistito da un colonnello segretario senza diritto a voto.
[4]Per assicurare il funzionamento del consiglio, in caso di impedimento, di incompatibilita' o di esonero di componenti effettivi, vengono designati anche membri supplenti.
[5]Il consiglio puo' essere rinnovato in parte o in tutto anche nel corso dell'anno per cui e' nominato.
[6]Se il giudicando sia superiore di grado o di anzianita' a qualcuno dei componenti del consiglio, questi viene sostituito con altro generale di grado superiore o piu' anziano.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
