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[1]Le categorie dell'ausiliaria e del congedo provvisorio sono soppresse; gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fanno parte di dette categorie sono trasferiti, dalla data stessa, con il proprio grado e la propria anzianita', nella riserva.
[2]Agli ufficiali in congedo provvisorio, all'atto del trasferimento nella riserva, sara' liquidata la pensione considerando come se avessero compiuto i venti anni di servizio effettivo.
[3]Gli ufficiali in ausiliaria trasferiti nella riserva ai sensi del presente articolo continuano a percepire, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui sono in godimento, l'indennita' di ausiliaria alla quale avevano diritto per effetto delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, comprese quelle contenute nell'articolo 126 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e nell'articolo 72 della legge stessa quale risulta modificato dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, per il periodo di tempo durante il quale ne avrebbero ancora avuto diritto ai sensi delle disposizioni stesse.
[4]All'atto della cessazione del periodo di percezione dell'indennita' di ausiliaria - durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 % - si fa luogo nei confronti degli ufficiali di cui al comma precedente alla liquidazione di una nuova pensione computando a meta' il periodo di tempo trascorso nella riserva in aggiunta a quello gia' passato in posizione ausiliaria parimenti valutato per meta'.
[5]Agli ufficiali in ausiliaria che saranno trasferiti nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo e che, dal 7 giugno 1934-XII data di entrata in vigore della presente legge, sono stati collocati in ausiliaria per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di fuori quadro o di fuori organico o sono stati collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo per aver raggiunti i limiti di eta' stabiliti dall'articolo 43 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, compete la indennita' speciale annua stabilita dall'articolo 48 e per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
