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L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

  • a)eta';
  • b)infermita';
  • c)non idoneita' agli uffici del grado;
  • d)domanda;
  • e)d'autorita';
  • f)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
  • g)applicazione della legge sull'avanzamento;
  • h)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 12 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art33 · fonte del testo