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L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermita';
- c)non idoneita' agli uffici del grado;
- d)domanda;
- e)d'autorita';
- f)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
- g)applicazione della legge sull'avanzamento;
- h)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 12 settembre 2003
